Proposta di protocollo tecnico di selezione clonale per vitigni di uve da tavola

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.

3. Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo di 20 ceppi complessivi per ogni presunto clone, innestati su un portinnesto ritenuto idoneo per la varietà e per l’ambiente di prova. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere replicati almeno su 2 parcelle (di 10 piante ciascuna) non contigue. Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere presenti (innestati sul medesimo portinnesto) almeno 20 ceppi di un clone omologato del vitigno in selezione; in assenza di cloni già iscritti al Registro Nazionale dovranno essere presenti almeno 20 ceppi di materiale standard. Il campo dovrà inoltre essere:

 

  • a) realizzato su di un terreno esente da nematodi vettori di virus;
  • b) localizzato in un sito vocato alla coltivazione di uve da tavola;
  • c) realizzato utilizzando la forma di allevamento più idonea per gli scopi della selezione;
  • d) condotto secondo le tecniche agronomiche normalmente utilizzate negli impianti commerciali, con le specifiche delle stesse, ad eccezione del diradamento degli acini.

4. Nel caso di impiego di fitoregolatori tutta la sperimentazione si intende replicata, ossia dovranno essere aggiunte nel campo di confronto ulteriori tesi con il/i presunto/i clone/i ed il testimone non trattati, (di 20 ceppi suddivisi in 2 parcelle non contigue) sulle quali effettuare tutti i rilievi di cui ai successivi punti 5), 6) e 7).

5. Esecuzione di analisi biomolecolare (microsatelliti) nel caso il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica.

6. Descrizione degli eventuali caratteri morfologici (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturità) peculiari del presunto clone e corredo fotografico minimo di germoglio a 10-30 cm, foglia adulta, grappolo a maturità, acino e vinaccioli.

7. A partire non prima del 3° anno di età del vigneto al punto 3), effettuazione di rilievi che, sulla base di descrittori standardizzati (OIV, IPGRI, UPOV), permettano di verificare, in riferimento al testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone. In particolare per almeno tre annate dovranno essere effettuati i seguenti rilievi: epoche fenologiche, peso del legno di potatura invernale, fertilità reale del capo a frutto e fertilità reale delle gemme basali, produttività, caratteristiche del grappolo (dimensioni, peso, forma, compattezza e percentuale di acinellatura), caratteristiche delle bacche (peso, diametri equatoriale e polare, colore dell’epidermide, resistenza allo schiacciamento, resistenza al distacco), attitudine dell’uva alla conservazione rilevata su base sperimentale.

8. A partire dal 3° anno di età del vigneto di confronto e per almeno due annate andranno effettuate analisi finalizzate a verificare, in riferimento al testimone, le caratteristiche qualitative del presunto clone; in particolare:

  • a) analisi dei mosti (zuccheri, acidità totale e pH),
    b) analisi sensoriale delle uve, condotta da un panel addestrato e utilizzando test idonei alle valutazioni di confronto; tali analisi, oltre alla gradevolezza complessiva, devono riguardare almeno la croccantezza e la succosità della bacca, la consistenza di buccia e polpa, l’aroma e la percezione della presenza del vinacciolo.

Proposta A.CO.V.IT. discussa dall’Assemblea Generale del 20 novembre 2008, così modificata ed inoltrata ufficialmente al MIPAAF il 02/03/2009.

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