Proposta di definizione dei requisiti delle colture dei materiali di moltiplicazione della vite categoria “‘INIZIALE"

DEFINIZIONE

            Il DM 8/02/2005 (GU n.° 82 del 9/04/05) in applicazione della Dir. 2002/11 CE definisce i “materiali di moltiplicazione iniziali”: i materiali di moltiplicazione prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché ai fini di prevenzione di malattie. 

ORIGINE DEL MATERIALE “INIZIALE”

            Per materiale categoria “iniziale” si intende la discendenza originata per via vegetativa da piante madri (definite “fonte primaria”) risultate idonee ai test sanitari prescritti dalla vigente normativa e derivate dalla moltiplicazione per via vegetativa della pianta madre capostipite del clone (definita “testa di clone”).

 REQUISITI DELLE COLTURE

  1. Le piante madri per la produzione dei materiali “iniziali” devono essere mantenute in condizioni di sicurezza per il mantenimento delle caratteristiche sanitarie originali e pertanto in ambiente isolato dall’esterno e dal suolo. A tal fine le piante madri dovranno essere coltivate in vaso e all’interno di una screen-house coperta da rete anti-insetto e dotata di doppia porta di ingresso.
  2. Per i cloni di nuova omologazione, in aggiunta a quanto previsto dal punto a), è autorizzato ad inizio pre-moltiplicazione anche l’impianto di piante madri in pieno campo per la produzione dei materiali “iniziali” purchè nel rispetto di norme di sicurezza quali un terreno esente da nematodi vettori di virus e l’ubicazione ad una distanza rispettivamente non inferiore ai 6, 20 e 50 metri da altri impianti di vite per la produzione di materiali di categoria ‘base’, certificato’ e standard. Tale distanza potrà essere minore nel caso le piante madri siano protette da una copertura con rete anti-insetto e da scoline perimetrali per evitare l’afflusso di acque superficiali dagli impianti limitrofi. I vigneti in pieno campo per la produzione dei “materiali iniziali” dovranno essere inseriti nella prima denuncia di produzione effettuata dal costitutore, o dal suo avente causa, dettagliandone l’estensione e l’ubicazione per una loro precisa identificazione al fine di consentirne i controlli da parte degli organi competenti. Tali impianti dovranno essere declassati a piante madri per la produzione di materiale categoria “base” entro un limite massimo di 10 anni dall’impianto.
  3. Le piante madri per la produzione dei materiali “iniziali” potranno essere franche di piede o innestate; nel caso si proceda all’innesto, è consentito l’utilizzo di talee di portinnesto categoria di “base”.
  4. La gestione delle piante madri per la produzione dei materiali “iniziali” dovrà prevedere una adeguata protezione fitosanitaria ed in particolare una efficace prevenzione nei confronti degli insetti vettori di virus e fitoplasmi. Il conduttore del vigneto dovrà disporre di un apposito registro di tutte le pratiche fitosanitarie eseguite.

CONTROLLI VIROLOGICI

            I controlli virologici sulle piante madri per la produzione dei materiali “iniziali” andranno eseguiti nel rispetto delle norme dettate dal DM 7/07/2006 (test fitosanitari condotti su tutte le piante ogni 5 anni). Alla prima denuncia di produzione di materiale “iniziale” sono tuttavia ritenuti validi i controlli virologici effettuati dal costitutore per l’ottenimento dell’omologazione del clone.

            Per metodi idonei all’effettuazione dei controlli virologici si intendono: saggi immuno-enzimatici (ELISA), saggi biomolecolari (PCR) e saggi biologici su viti indicatrici.

Letto ed approvato in data 6/05/2008

Direttivo Acovit

Il Presidente Franco Mannini

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