Costituzione del Comitato Nazionale per la classificazione delle viti

Venerdì 28 Dicembre 2001

Legislazione italiana

COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE VITI
Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 21 del 25/1/2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - D.M. 28 dicembre 2001

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopraindicato;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1981 che recepisce la direttiva CEE 72/169 del Consiglio relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varieta' di vite;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento suddetto, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000;
Considerato la necessita' di disporre di un organo che esprima parere sui problemi viticoli che possano derivare dalla iscrizione e classificazione delle varieta' di vite, nonche' dalla omologazione dei cloni e dalla premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite categoria "base";
Considerato che l'art. 19 del predetto regolamento n. 1493/1999 prevede che ciascuno degli Stati membri compili una classificazione delle varieta' di viti per la produzione di vino;
Considerato che l'art. 20 del regolamento n. 1227 del 31 luglio 2000 prevede la classificazione delle varieta' di uva da vino con l'indicazione del nome, dei sinonimi e del colore;
Considerato che l'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 prevede la classificazione delle varieta' di uva da vino secondo le disposizioni vigenti, fino a quando non saranno fissate ulteriori disposizioni e linee guida generali;
Considerato che, per attuare le previsioni della normativa comunitaria e nazionale suddetta, e' necessario costituire un Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti con la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' delle regioni e province autonome designate dalla Conferenza Stato-regioni, di esperti scientifici e rappresentanti delle categorie dei produttori, commercianti e costitutori nel settore vivaistico e vitivinicolo;
Ritenuta l'opportunita' che il segretariato del Comitato risulti composto da quattro componenti dei quali due di questa Amministrazione, uno designato dalla Conferenza Stato-regioni ed uno del Servizio controllo vivai, demandato agli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano che lo esercita secondo le direttive del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato suddetto;
Decreta:
Art. 1.
1. E' costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti, al fine degli adempimenti di cui alle premesse ed in particolare per provvedere:
a) ad effettuare visite e controlli in loco al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure per l'ottenimento delle selezioni clonali di varietà di vite;
b) esprimere pareri relativi alle iscrizioni di varieta' di viti, sull'omologazione delle selezioni clonali nel catalogo delle varietà di vite, sulle eventuali omonimie e sinonimie delle varieta' di vite e sulle variazioni della struttura e dell'organizzazione del catalogo nazionale delle varieta' di vite;
c) esprimere pareri in merito alle problematiche relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite che il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenga di sottoporre al Comitato.
Art. 2.
1. Il presidente del Comitato e' coadiuvato da un vicepresidente, che lo sostituisce i caso di assenza od impedimento.
Art. 3.
1. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni ed alla fine del mandato possono essere riconfermati per non piu' di una volta. Qualora, per qualsiasi motivo, si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il Ministero richiede la designazione di un altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.
Art. 4.
1. I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del termine di cui all'art. 3 ed in caso di dimissioni. La cessazione per dimissioni ha effetto dalla data della loro accettazione.
Art. 5.
1. I componenti del Comitato decadono dalla carica qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo oppure quando vengono a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato, ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata.
Art. 6.
1. Le riunioni del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno cinque componenti esse possono essere effettuate a scrutinio segreto.
Art. 7.
1. Il Comitato, qualora se ne presenti l'opportunita', puo' costituire gruppi di lavoro ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali previsti, nonche' nominare relatori su determinate questioni per riferirne al Comitato stesso. I gruppi di lavoro, entro il termine fissato per ciascun argomento, riferiscono al Comitato.
Art. 8.
1. Il presidente puo' richiedere per particolari questioni il parere di esperti che non fanno parte del Comitato; puo' autorizzare visite e sopralluoghi, nonche' consentire l'audizione degli interessati assistiti o meno da propri consulenti tecnici.
Art. 9.
1. Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonche' il parere e le deliberazioni non emessi all'unanimita'. Nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.
2. Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del Comitato, e' letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 10.
1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 e' composto come segue:
a) dott. Giuseppe Ambrosio - direttore generale della Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore (presidente);
b) dott. Pasquale Mainolfi - dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali (vice-presidente);
c) dott.ssa Giovanna Anastasia - dirigente del Comitato nazionale tutela e valorizzazione denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini (componente);
d) dott. Nicola Paolella - funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali (componente);
e) prof. Antonio Calo' - Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (componente);
f) dott. Maurizio Boselli - Dipartimento di ortofloricoltura, cattedra di viticoltura, Universita' degli studi di Firenze (componente);
g) dott. Rocco di Stefano - direttore Istituto sperimentale per l'enologia di Asti (componente);
h) prof. Cesare Intrieri - Dipartimento di coltivazioni arboree, Universita' degli studi di Bologna (componente);
i) prof. Innocenzo Sottile - Istituto di coltivazione arboree, Universita' degli studi di Palermo (componente);
l) prof. Antonio Quacquarelli - direttore Istituto sperimentale di patologia vegetale di Roma (componente);
m) prof. Giovanni Martelli - Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie, Universita' degli studi di Bari (componente);
n) prof. Attilio Scienza - Confederazione italiana agricoltori (componente);
o) dott. Luigi Mainetti - Confederazione nazionale coltivatori diretti (componente);
p) dott. Eugenio Sartori - Associazione regionale materiale di moltiplicazione della vite del Friuli-Venezia Giulia (componente);
q) dott. Gianfranco Tempesta - Moltiplicatori viticoli italiani associati (componente);
r) dott. Giuseppe Caldano - Unione italiana vini (componente);
s) enot. Giuseppe Battistuzzi - Confederazione cooperative italiane (componente);
t) dott. Franco Mannini - Associazione costitutori viticoli (componente);
u) dott. Salvatore Spada - esperto (componente);
v) dott. Marco Vacchetti - esperto (componente);
z) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome nominati dalla Conferenza Stato-regioni (componenti);
Segreteria:
1) dott. Pecile Mario - funzionario del Servizio controllo vivai - Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;
2) dott. Pellegrino Maurizio - funzionario agrario del Ministero delle politiche agricole e forestali;
3) dott. Giachini Lorenzo - collaboratore agrario del Ministero delle politiche agricole e forestali;
4) un rappresentante delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza Stato-regioni.
Art. 12.
1. Gli oneri finanziari conseguenti al funzionamento delle attivita' del Comitato graveranno, per i rappresentanti degli istituti universitari in questione, sui fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, ecc.) per l'anno finanziario in corso e degli esercizi futuri, mentre le spese attinenti alle altri e istituzioni od organizzazioni professionali saranno a carico delle istituzioni od organiz-zazioni medesime.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2001
Il Ministro: Alemanno